1. In caso di inutile esperimento del tentativo di conciliazione, l'azione sospesa deve essere riassunta e ogni singolo soggetto danneggiato consumatore o utente può agire giudizialmente al fine di chiedere il risarcimento dei danni e la restituzione di somme a lui dovute in virtù del medesimo rapporto per cui si è tentata la conciliazione.
2. Le dichiarazioni rese dalle parti davanti gli organismi di conciliazione, i risultati degli accertamenti tecnici acquisiti dall'organismo nel corso della conciliazione nonché la mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte davanti al conciliatore sono valutati dal giudice nell'eventuale giudizio successivo e possono essere utilizzati ai fini della decisione.
3. Il giudice della causa di cui all'articolo 2 della presente legge emette la sentenza ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. La sentenza che definisce il giudizio deve essere motivata in forma abbreviata mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e con la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche con riferimento a precedenti conformi.
4. Con la sentenza emessa ai sensi del comma 3, il giudice può condannare la parte soccombente, che con il suo comportamento abbia reso impossibile il tentativo